Art. 4.

      1. I criteri di uniformità validi per tutto il territorio nazionale relativamente alle strutture e ai parametri organizzativi dei centri per la sorveglianza degli anticoagulati nonché i criteri di diagnosi e di terapia devono essere armonizzati secondo i criteri definiti dall'Organizzazione mondiale della sanità e indicati da una apposita commissione istituita presso il Ministero della salute.
      2. I centri per la sorveglianza degli anticoagulati svolgono in particolare i seguenti compiti:

          a) valutazione clinica degli anticoagulati riguardo alla indicazione al trattamento anticoagulante e alla durata del medesimo, in particolare in relazione al rapporto rischio-beneficio;

          b) addestramento, istruzione ed educazione dei pazienti in terapia anticoagulante, anche in relazione all'uso del coagulometro portatile;

          c) determinazione dei test di laboratorio necessari per il monitoraggio della terapia anticoagulante;

          d) prescrizione del dosaggio terapeutico dei farmaci anticoagulanti;

          e) definizione dell'intervallo temporale tra i controlli di laboratorio;

          f) gestione del paziente nel corso di malattie comunque rilevanti ai fini delle terapie anticoagulanti;

 

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          g) valutazioni delle potenziali interazioni farmacologiche;

          h) servizio di consulenza per il medico di medicina generale e per le strutture di assistenza dei pazienti in terapia anticoagulante;

          i) consulenza alle divisioni e ai servizi ospedalieri in occasione di ricoveri di pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti;

          l) preparazione medica del paziente anticoagulato che viene sottoposto a interventi chirurgici;

          m) gestione delle emergenze emorragiche del paziente in terapia con farmaci anticoagulanti.