1. I criteri di uniformità validi per tutto il territorio nazionale relativamente alle strutture e ai parametri organizzativi dei centri per la sorveglianza degli anticoagulati nonché i criteri di diagnosi e di terapia devono essere armonizzati secondo i criteri definiti dall'Organizzazione mondiale della sanità e indicati da una apposita commissione istituita presso il Ministero della salute.
2. I centri per la sorveglianza degli anticoagulati svolgono in particolare i seguenti compiti:
a) valutazione clinica degli anticoagulati riguardo alla indicazione al trattamento anticoagulante e alla durata del medesimo, in particolare in relazione al rapporto rischio-beneficio;
b) addestramento, istruzione ed educazione dei pazienti in terapia anticoagulante, anche in relazione all'uso del coagulometro portatile;
c) determinazione dei test di laboratorio necessari per il monitoraggio della terapia anticoagulante;
d) prescrizione del dosaggio terapeutico dei farmaci anticoagulanti;
e) definizione dell'intervallo temporale tra i controlli di laboratorio;
f) gestione del paziente nel corso di malattie comunque rilevanti ai fini delle terapie anticoagulanti;
g) valutazioni delle potenziali interazioni farmacologiche;
h) servizio di consulenza per il medico di medicina generale e per le strutture di assistenza dei pazienti in terapia anticoagulante;
i) consulenza alle divisioni e ai servizi ospedalieri in occasione di ricoveri di pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti;
l) preparazione medica del paziente anticoagulato che viene sottoposto a interventi chirurgici;
m) gestione delle emergenze emorragiche del paziente in terapia con farmaci anticoagulanti.